L’attenzione dedicata alla nostra Clientela rappresenta il fondamento essenziale dell’attività della Banca, orientata da sempre al perseguimento di un continuo miglioramento della qualità dei servizi e al consolidamento del rapporto fiduciario con la propria clientela.
Banca Galileo aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) (sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ai sensi dell’art. 128 bis del D.lgs. n. 385/1993), al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. e all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF).
Banca Galileo S.p.A. pubblica annualmente sul sito internet il rendiconto sull’attività di gestione dei reclami con i relativi dati.
È un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli “organismi di conciliazione”) l’accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell’accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione.
Il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario (www.conciliatorebancario.it) .
L’istanza di conciliazione è rivolta all’Organismo da una o più parti interessate alla controversia e va redatta sulla base del modello predisposto dall’Organismo (Istanza di conciliazione) che contiene gli elementi indicati nel Regolamento. L’istanza può essere redatta dalla parte o da un soggetto da costei delegato, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.
Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l’Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l’Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).
Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento di procedura per la conciliazione (ai sensi dell’art. 7 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222).
Presso tutte le filiali della Banca è disponibile e asportabile dalla clientela il Regolamento di procedura per la conciliazione (ai sensi dell’art. 7 del d.m. 23 luglio 2004, n. 222) e l’istanza di conciliazione.
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob con la delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro.
Il nuovo organismo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivo presso la Consob, che ne ha definito la regolamentazione e ne supporta l’operatività attraverso un proprio Ufficio (Ufficio di segreteria tecnica dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie).
Il ricorso all’ACF – totalmente gratuito – può essere presentato online, dopo la registrazione al sito www.acf.consob.it.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento concernente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Presso tutte le filiali della Banca è disponibile e asportabile la Guida ACF.