PSD

LA PSD – Payment Services Directive

La PSD (Payment Services Directive) è la Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento che ha l’obiettivo di armonizzare la disciplina legislativa dei Servizi di Pagamento all’interno dell’Unione Europea e degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la cosiddetta “Area PSD”, al fine di:
  • offrire una maggiore trasparenza delle condizioni economiche;
  • migliorare la tutela dei clienti che utilizzano i servizi di pagamento;
  • aumentare la concorrenza, nell’interesse dei Clienti, tra gli operatori e tra i mercati nazionali dei pagamenti;
  • garantire tempi certi nell’esecuzione delle disposizioni.

La Direttiva si applica a tutte le operazioni di pagamento espresse in Euro e nelle altre divise presenti nell’Area PSD. La normativa si applica ai servizi di pagamento in euro o altra valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo, eseguiti all’interno dei predetti Stati.

La Commissione europea sui diritti dei consumatori nell’ambito dei servizi di pagamento, così come previsto dall’articolo 106, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366, ha realizzato un opuscolo informativo che si riporta qui di seguito:

Opuscolo informativo pagamenti in Europa 

La Storia

Dal 1º Marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 11 del 27 Gennaio 2010 che recepisce la PSD e che coinvolge:

  • bonifici
  • pagamenti periodici
  • pagamenti di bollette
  • carte di debito e di credito

Sono esclusi i pagamenti tramite assegni o cambiali e le operazioni effettuate fuori dall’Area PSD.

Dal 5 luglio 2010 sono sottoposti alle nuove regole anche gli Incassi Commerciali:

  • Ri.Ba
  • RID
  • MAV
  • Bollettino bancario Freccia

Il 13/01/2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218 di attuazione della Direttiva 2015/2366/UE relativa ai servizi di pagamento nota come “PSD2“. ​

PSD1

BONIFICI​
Dal punto di vista operativo, le principali novità per i bonifici disposti sono le seguenti:

  • IBAN IDENTIFICATIVO UNICO DEL CONTO CORRENTE: indicazione obbligatoria dell’IBAN del beneficiario nel disporre pagamenti tramite bonifico. Non è più possibile eseguire bonifici sulla base delle “vecchie” coordinate bancarie. Si invita pertanto a prestare la massima attenzione all’inserimento della coordinata IBAN del beneficiario in quanto la sua errata indicazione potrà determinare la mancata o l’inesatta esecuzione del bonifico, senza responsabilità per la Banca qualora la somma venisse accreditata sul conto corrente di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. In caso di IBAN formalmente errato e conseguente mancata esecuzione del bonifico, la Banca provvederà al tempestivo riaccredito delle somme sul conto dell’ordinante.
  • TEMPI DI ESECUZIONE: la Banca deve garantire tempi certi di esecuzione degli ordini di bonifico calcolati a partire dal momento in cui viene richiesto l’ordine.
  • VALUTA DI ACCREDITO: non è più consentito disporre bonifici con valuta prefissata per il beneficiari. Ne consegue che non sarà più consentita nemmeno una valuta di accredito al beneficiario precedente alla data dell’ordine (valuta antergata). Occorre quindi disporre per tempo gli ordini di pagamento. E’ possibile prenotare l’esecuzione di un bonifico in una data futura indicando come data esecuzione il giorno lavorativo precedente a quello in cui si vuole che il bonifico sia ricevuto dal beneficiario.
  • VALUTA DI ADDEBITO: l’addebito del conto corrente dell’ordinante avviene nella data di esecuzione del bonifico.
  • BONIFICI RICEVUTI: saranno accreditati sul conto corrente del Cliente nello stesso giorno di ricezione e la valuta di accredito sarà la data del giorno di regolamento.
CARTE DI CREDITO E CARTE DI DEBITO​
Le principali novità per i titolari di carte di pagamento sono le seguenti:
  • RECESSO DAL CONTRATTO DI UTILIZZO: nel caso in cui non si voglia più la carta di pagamento è sufficiente chiedere il recesso dal contratto, non sarà addebitata alcuna spesa di estinzione e sarà rimborsata la quota di canone non goduto.
  • CONTESTAZIONE DI OPERAZIONI EFFETTUATE CON CARTA: in caso di addebito di operazioni non riconosciute dal cliente, la banca dev’essere informata tempestivamente. Il cliente ha comunque tempo 13 mesi per contestare le stesse.


INCASSI COMMERCIALI
Le novità per i servizi di pagamento e incasso tramite Ri.Ba., R.I.D. e M.AV. sono le seguenti:​

RI.BA.

  • COMUNICAZIONE MANCATO PAGAMENTO: il beneficiario riceve il messaggio di mancato pagamento entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di scadenza della Ri.ba.
  • TERMINE PER L’INVIO DELLE DISPOSIZIONI DI INCASSO: il termine ultimo consentito per l’invio delle disposizioni è anticipato al nono giorno lavorativo. Viene inibita la possibilità di invio di disposizioni “brucianti”.
  • TEMPI PER IL PAGAMENTO: il pagamento di effetti Ri.ba. è consentito entro la data di scadenza indicata sull’avviso.

RID​

  • TIPOLOGIA DI SERVIZI: non c’è più la differenziazione tra RID commerciale e RID utenze. Le due tipologie di RID sono confluite in un unico prodotto: il RID ordinario, al quale continuerà ad essere affiancato il RID veloce.
  • DISPONIBILITÀ DELLE SOMME: la banca rende disponibili al cliente beneficiario le somme incassate nella giornata di scadenza degli effetti.
  • RID SCADUTI: non è più praticabile la facoltà per i creditori di richiedere l’incasso di disposizioni RID scadute. Pertanto, venendo meno la possibilità di attribuire all’addebito del conto del debitore valuta antecedente alla data di contabilizzazione (gestione valute antergate), le disposizioni di pagamento dovranno pervenire alla banca in tempo utile. ​
  • OPPOSIZIONE ALL’ADDEBITO: nel caso in cui l’importo che deve essere addebitato risulti non corretto a seguito di controlli da parte dell’impresa debitrice, quest’ultima avrà tempo fino al giorno lavorativo precedente alla data di scadenza del RID per opporsi all’addebito. Tuttavia è consentito rinunciare al diritto di rimborso previo accordo tra le parti.
  • RIMBORSO PER OPERAZIONI AUTORIZZATE: nel caso di riscontro di addebiti diretti errati in conto corrente, i tempi consentiti per effettuare la richiesta di rimborso sono di 8 settimane dalla data di addebito.
  • RIMBORSO PER OPERAZIONI NON AUTORIZZATE: i tempi consentiti per effettuare la richiesta di rimborso in caso di addebiti in conto corrente non autorizzati sono di 13 mesi.
MAV​
  • PAGAMENTO MAV: le disposizioni si pagano nel giorno di scadenza o di presentazione al pagamento.
PSD2

PERIMETRO
L’ambito di applicazione della Direttiva PSD2 è stato esteso a:

  • operazioni di pagamento in divisa non appartenente a Stato dello Spazio Economico Europeo;
  • operazioni di pagamento in tutte le divise, in cui solo uno tra la banca dell’ordinante e la banca del beneficiario è insediata nello Spazio Economico Europeo.

SPESE APPLICABILI

Per pagamenti eseguiti nello Spazio Economico Europeo, in valute UE o extra UE che prevedono conversione valutaria, verrà applicato il criterio tariffario dello Share (SHA). Ne consegue che non saranno più applicabili spese a esclusivo carico del pagatore o del beneficiario.

DIVIETO DI SURCHARGE

E’ fatto divieto agli esercenti di applicare un sovrapprezzo nel caso di utilizzo di carte di pagamento.

RIMBORSI​
E’ stata ridotta la franchigia massima a carico del pagatore, in caso di operazioni non autorizzate connesse a strumenti di pagamento smarriti, rubati o sottratti, fatti salvi i casi in cui il pagatore abbia agito per dolo o negligenza grave.

RECLAMI
Con riferimento ai servizi di pagamento il termine entro il quale la Banca deve rispondere ai reclami è stato ridotto da 30 a 15 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo stesso.

SICUREZZA
Sono previste misure rafforzate di autenticazione per l’accesso ai conti online e per la disposizione di operazioni di pagamento che possano prevedere l’assunzione di rischi.​

OPERATIVITA’ TRAMITE ​TERZE PARTI
La PSD2 disciplina nuovi servizi di pagamento, specialmente nel settore dei pagamenti tramite internet, prestati anche da soggetti – c.d. Terze Parti – diversi dalla banca, subordinati alla prestazione del consenso da parte del cliente.
La PSD2 obbliga tutti gli istituti finanziari di radicamento del conto (ASPSP) di dotarsi di interfacce tecniche per la gestione di operazioni dispositive ed informative inizializzate per tramite di terze parti (TPP).
Gli utilizzatori di un conto corrente online avranno l’opportunità di disporre pagamenti (PIS) o ottenere informazioni sul proprio conto corrente (AIS) attraverso l’impiego di applicazioni di Terze Parti; una terza macro area è rappresentata dai servizi online di conferma fondi (CIS).
Banca Galileo mette a disposizione delle Terze Parti Autorizzate un’interfaccia tecnica dedicata erogata dalla piattaforma CBI Globe – Global Open Banking Ecosystem.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio CBI Globe, invitiamo le Terze Parti ad accedere al portale www.cbiglobe.com e consultare la sintesi della documentazione tecnica.
Per qualsiasi altro dubbio sono disponibili le FAQ del servizio.


OBBLIGO DI INFORMARE I CONSUMATORI IN MERITO AI LORO DIRITTI
Nell’interesse primario di favorire la maggiore consapevolezza possibile dei consumatori circa i loro diritti derivanti dalla Direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD2), la Commissione Europea, in ottemperanza all’art. 106 della PSD2, ha realizzato un apposito opuscolo di agevole consultazione che elenca in modo chiaro e facilmente comprensibile i diritti dei consumatori derivanti dalla citata direttiva e dal diritto dell’Unione.